Il Ministero del lavoro, con il decreto 31.03.2022 n.67, ha integrato il previgente decreto n. 95442/2016 che individua i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGO, includendovi fattispecie legate alla crisi ucraina, ossia per eventi non imputabili al datore di lavoro.

E’ stato quindi integrato l’art. 3 del citato Decreto ministeriale del 2016 dedicato alla fattispecie “crisi di mercato” prevedendo che la stessa possa essere oggetto di ricorso alla CIGO anche quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deriva dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.

Ma il DM datato 31.03.2022 non si limita qui. Prevede anche che le aziende possano ricorrere alla CIGO per mancanza di materie prime o componenti e tale fattispecie ricorre anche quando il datore di lavoro si trova in difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Quindi la relazione tecnica che l’azienda deve redigere e che contiene le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato, dovrà provare anche le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.