L'INPS, con il messaggio 13719 del 16/06/2009, fa seguito alla circolare 58/2009, precisando che i criteri interpretativi di concessione della CIGO trovano applicazione a partire dai trimestri in corso al 20 aprile u.s. al fine di non creare disparità di trattamento fra lavoratori beneficiari di una stessa autorizzazione trimestrale del trattamento di integrazione salariale ordinario.
Come si ricorderà l'Istituto previdenziale con la circolare 58/2009 ha stabilito che i limiti massimi di durata della Cassa Integrazione Guadagni (3 o 12 mesi, a seconda dei casi), in considerazione dell'attuale fase di rallentamento dell'attività produttiva,  possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro.
Ne consegue che si considera usufruita una settimana solo quando la contrazione del lavoro ha interessato sei giorni (cinque in caso di settimana corta).
Le aziende che rientrano nella fattispecie di settimane di Cig usufruite solo parzialmente dovranno comunicare all'Istituto, a far data dal 20 aprile, il numero di settimane effettivamente usufruite (somma dei singoli giorni diviso 5/6), affinché lo stesso ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.