CIGO: serve una sola dichiarazione di disponibilità
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 07/06/2010 n.14951, ha chiarito che il lavoratore deve rendere una sola dichiarazione di disponibilità con l’apposito modello DID mod. SR105, in sede di presentazione della prima domanda di cassa integrazione ordinaria (Mod. SR 21 - industria e SR 38 - edilizia).
La stessa dichiarazione avrà validità temporale fino all’eventuale 52ma settimana dalla richiesta.
La precisazione dell’istituto previdenziale nasce dal fatto che ai sensi della legislazione vigente il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno del reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o al percorso di riqualificazione professionale (art. 19, comma 10, legge 2/2009).
Non risultava chiaro pertanto se la dichiarazione di disponibilità dovesse essere presentata ad ogni domanda di CIGO oppure la prima potesse valere anche per le successive.
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