Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 30/03/2009 n.5251, ha analizzato il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" contenuto nell'art.1, c.1, lett. e) del DM 31826/2002 relativo ai criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendale ai fini della concessione del trattamento Cigs.
A tal proposito il Ministero ha specificato che nel predetto concetto devono rientrare a titolo esemplificativo i seguenti eventi in cui può incorrere l'azienda:
- Riduzione di commesse;
- Perdita di quote del mercato nazionale
- Riduzione del mercato nazionale
- Contrazione delle esportazioni
- Difficoltà di accesso al credito
Questi eventi affinchè diano diritto all'accesso al trattamento integrativo salariale straordinario devono comportare una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e conseguentemente determinare una situazione occupazionale cui far fronte con lo strumento della CIGS.
Il Ministero infine ricorda che l'impresa che intende proporre istanza di ammissione alla Cigs dovrà specificare le cause che hanno determinato la suddetta situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime hanno prodotto sull'occupazione.