L'Inps, con il messaggio n. 19350 del 10 ottobre 2011, ha fornito chiarimenti in merito alla successione dei periodi di integrazione salariale.

In particolare, è stata focalizzata l’attenzione sul caso in cui un periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria di 52 settimane faccia seguito, ininterrottamente, ad un periodo di cassa integrazione ordinaria (sempre di 52 settimane).
L’Istituto ha precisato che, in siffatta ipotesi, una nuova richiesta di Cigo potrà essere accolta solo nel caso in cui l'anno di Cigs possa essere considerato quale periodo di ripresa dell'attività lavorativa: ciò sarà possibile unicamente qualora non via sia stata sospensione a zero ore ma l'attività sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto.
Nel caso in cui, al contrario, la ditta abbia usufruito di 52 settimane di Cigs a 0 ore, non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di Cigo prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.