L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione può avviare le procedure di mobilità anche se nel programam presentato e approvato dal ministero per ottenenre la cassa integraizone non erano previsti esuberi (Consiglio di Stato 22/04/04 n.2360).
Infatti per i Giudici amministrativi, non importa, ai fini della validità del programma messo a punto dall'azienda, che la mobilità non fosse prevista, sempre che i licenziamenti si siano resi necessari per problemi sopravvenuti e legati alle condizioni del mercato.