Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti in relazione alla CIGS per l'editoria, con particolare riferimento al computo della durata massima complessiva dei trattamenti.

Il documento precisa che ai trattamenti di CIGS riguardanti l’editoria per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018, a condizione che anche la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data, si applicano le nuove disposizioni anche con riferimento all’applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa, non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi di CIGS.

Ne consegue che i trattamenti riguardanti periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, la cui consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate dopo tale data, si computano per intero ai fini delle durate massime previste ai sensi dell’art. 25-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 148/2015 e che i trattamenti richiesti anteriormente al 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 1° gennaio 2018.

Pertanto, i periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 1° gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non saranno computati ai fini della durata massima complessiva di cui all’art. 25-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 148/2015.