Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5 del 31 marzo 2026, ha fornito chiarimenti in merito alla proroga per l’anno 2026 del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in cessazione, come previsto dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 172, L. 199/2025).

In particolare, la misura consente l’autorizzazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non prorogabili, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo governativo.

La circolare individua due ipotesi alternative che legittimano l’accesso alla proroga:

  • continuità aziendale, in presenza di concrete e attuali prospettive di cessione, anche parziale, dell’impresa, con conseguente riassorbimento occupazionale;
  • salvaguardia occupazionale, qualora sussistano concrete prospettive di significativo riassorbimento dei lavoratori, anche indipendentemente dalla prosecuzione dell’attività.

Ai fini dell’istruttoria, l’amministrazione dovrà quindi valutare alternativamente:

  • un piano di cessione aziendale, documentato e coerente con le modalità già applicate nel 2025;
  • un piano di recupero occupazionale, conforme ai criteri del D.M. 94033/2016.

In quest’ultimo caso, è richiesto che il piano preveda il riassorbimento di almeno il 70% degli esuberi, anche attraverso strumenti di politica attiva del lavoro, quali percorsi formativi, incentivi all’esodo e iniziative di ricollocazione coordinate con le Regioni.