L’INPS, con il messaggio n. 16045 del 5 agosto 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla facoltà riconosciuta al lavoratore di ricorrere avverso la declaratoria di decadenza dal diritto alla cigs.
Si precisa, preliminarmente, che il lavoratore che intenda svolgere un'altra attività lavorativa, durante il periodo di integrazione salariale, deve darne preventiva comunicazione all'Inps, pena la decadenza dal diritto al trattamento.
Con il messaggio in esame, si precisa che la comunicazione al lavoratore con la quale si rende nota la decadenza conseguente alla mancata informativa preventiva, consistendo in una valutazione di tipo tecnico, deve indicare la facoltà dell'interessato di ricorrere al giudice ordinario.