Con la nota n. 14/0001601 indirizzata all'INPS, il Ministero del Lavoro e della Previdenza ha fornito importanti precisazioni in materia di CIGS. In particolare ha affermato che l'impresa non viene sanzionata se ha corrisposto l'anticipo ai lavoratori nel caso di presentazione in ritardo dell'istanza per il secondo anno di Cassa integrazione straordinaria, richiesta per riorganizzazione aziendale, già autorizzata in precedenza con decreto ministeriale. Tale ritardo non è quindi sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della Legge n. 164/1975.