Il Ministero del lavoro ha ricordato, sul proprio sito istituzionale, che la Legge 3 agosto 2017, n. 123, ha modificato l'articolo 44 comma 11-bis del D.lgs. n. 148/15 prevedendo la concessione, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, di un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento".

Alla luce di questo intervento normativo, le imprese che nel 2016 abbiano beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44 comma 11-bis del D.lgs. n. 148/15, possono richiedere, anche per il 2017, la concessione del medesimo trattamento, sino a un massimo di 12 mesi, a valere sulle risorse assegnate per questa annualità.