CIGS: variazione del numero dei lavoratori beneficiari
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 17/09/2003 n.152, ha reso noto che il numero dei lavoratori che può usufruire della CIGS è quello indicato con precisione sulla richiesta di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e non sono ammessi altri lavoratori.
L'Istituto previdenziale provvede a divulgare queste nuove istruzioni, differenti rispetto a quelle rese note con la circolare 281/95, a seguito dell'intervento del Ministero del lavoro che ha cambiato il proprio orientamento in merito alla variazione del numero dei lavoratori in CIGS.
In particolare con le prime istruzioni il Ministero del lavoro aveva stabilito che potevano usufruire del beneficio anche altri lavoratori in aggiunta al numero dei lavoratori in CIGS purché nel limite del 10% rispetto al numero dei lavoratori indicato sul provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale.
Adesso invece la posizione del Ministero del lavoro si è fatta più rigida e riconosce il beneficio soltanto ai lavoratori il cui numero è stato indicato nell'istanza di concessione.
Conclude l'INPS che risulta sempre applicabile il criterio della rotazione dei lavoratori da porre in CIGS, secondo le disposizioni introdotte dalla L. 223/91.