L’Inpgi, con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2013, ha fornito chiarimenti in merito al regime delle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in forma di collaborazione coordinata e  continuativa.
Tra le varie precisazioni, l’Istituto mette in rilievo, innanzi tutto, l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 69 bis del D.Lgs. 276/2003 (sistema delle presunzioni introdotto dalla L. 92/2012) al settore delle collaborazioni giornalistiche e, pertanto, l’irrilevanza degli elementi presuntivi introdotti dalla Riforma Fornero ai fini dell’indagine circa l’effettiva natura (libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero autonoma o subordinata) del rapporto lavorativo avente ad oggetto prestazioni giornalistiche.
Sin dall’origine dell’introduzione, nel sistema normativo nazionale, dell’istituto del lavoro a progetto, sono rimaste escluse dall’ambito di efficacia di tali disposizioni - ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.Lgs 276/2003 – le attività intellettuali per l’esercizio delle quali sia previsto l’obbligo di iscrizione in appositi albi professionali.
Sulla scorta di tale esclusione operata dal legislatore, le prestazioni di lavoro autonomo giornalistico svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa sono state sottratte dal regime previsto per il lavoro a progetto, mantenendo così inalterate tutte le caratteristiche formali, sostanziali e normative preesistenti, che hanno continuato a contraddistinguere la tradizionale modalità dei rapporti di co.co.co.
Nello specifico, inoltre, lo stesso comma 3 dell’art. 69 bis ribadisce l’esclusione dall’operatività della “presunzione” introdotta le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale.
Ovviamente, l’inefficacia – nell’ambito delle collaborazioni giornalistiche - dei nuovi “elementi presuntivi” di cui all’art. 69 bis lascia del tutto immutata la possibilità di esaminare il concreto atteggiarsi delle prestazioni lavorative rese in regime IVA alla stregua degli ordinari criteri di indagine sull’effettiva natura del rapporto contrattuale e, qualora ne ricorrano i presupposti, di riqualificare le stesse nell’ambito di un rapporto di co.co.co., ovvero di lavoro subordinato.
Pertanto, ai fini dell’eventuale riconducibilità delle prestazioni rese in forma libero professionale con emissione di fattura IVA nell’alveo di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o del superiore “genus” del lavoro subordinato, si continuerà a fare ricorso ai tradizionali principi normativi e ai canoni interpretativi elaborati in tale contesto nel corso degli anni dalla Giurisprudenza.
Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 9 bis, comma 2, del DL 510/1996, così come modificato dall’art. 1, comma 1180, della L. 296/2006, l’Inpgi precisa che essi non sussistono con riferimento alle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese nell’ambito di un rapporto libero professionale soggetto al regime IVA, ovvero di natura occasionale, in relazione alle quali il committente (o “cliente”) non assume alcun onere diretto di denuncia o versamento dei contributi nei confronti dell’Istituto essendo tenuto unicamente a corrispondere al professionista, in sede di liquidazione del compenso pattuito, la parte dell’onere contributivo previsto a proprio carico a titolo di contributo integrativo, pari – attualmente – al 2% del compenso lordo erogato. L’instaurazione e la gestione dei rapporti rientranti in tali ultime fattispecie, quindi, costituiscono eventi estranei al sistema delle comunicazioni obbligatorie.