Il Ministero del lavoro, con la circolare 23/12/2008 n.65, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che un soggetto titolare di partita IVA che svolge un'attività non rientrante tra quelle per le quali è prescritta l'iscrizione ad un albo o ordine professionale, può instaurare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Infatti in questo caso il compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell'ambito di applicazione dell'art. 47 del TUIR senza che il lavoratore sia obbligato ad emettere fattura in quanto trattandosi di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, non è consentita l'applicazione dell'imposta per carenza del presupposto oggettivo, così come chiarito dal Ministero delle Finanze con la circolare 207E/2000.
Il committente avrà quindi l'obbligo in questi casi di consegnare al collaboratore il prospetto paga, anche nelle forme della consegna della copia del Libro unico del lavoro e di versare i contributi previdenziali alla Gestione separata INPS oltre al premio assicurativo all'INAIL.