Cococo nelle associazioni sportive dilettantistiche
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 22 del 09/06/2010, ha precisato che le associazioni sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione coordinata e continuativa con tecnici e atleti sono tenuti a comunicare l’instaurazione del rapporto al Centro per l’impiego entro il giorno antecedente.
Inoltre per effetto del DM 15/03/2005 gli organismi sportivi dilettantistici nei confronti dei tecnici sono tenuti all’obbligo si iscrizione all’ENPALS a prescindere che il rapporto con gli stessi sia di natura subordinata, parasubordinata o autonoma.
In merito alle collaborazioni con i pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 90, c.23, L. 289/2002 che svolgono gratuitamente la loro prestazione, il Ministero del lavoro precisa che non rientrano nel campo di applicazione della Legge 266/1991 sul volontariato.
Relativamente al dubbio se i rimborsi percepiti debbano o meno essere riportati nel libro unico, l’interpello 22/2010 ha risposto affermativamente così come previsto dal Vademecum ministeriale sezione Bn risposta n.24.
Infine per quanto riguarda quale CCNL è tenuta ad applicare una associazione/società sportiva dilettantistica in caso di assunzione di dipendenti, viene chiarito oltre al CCNL impianti sportivi e palestre, il datore di lavoro può applicare un CCNL indipendentemente dall’effettiva attività esercitata dall’imprenditore per effetto del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 16340/2009 – 8565/2004 – 7157/2003) che non ritiene più applicabile l’art. 2070, c.1 c.c..
Riproduzione riservata ©