L'Agenzia delle entrate, con la circolare 21/03/2003 n.16E, ha fornito alcune precisazioni in merito al rilascio del codice fiscale ai lavoratori extracomunitari in attesa di convocazione presso lo Sportello Polifunzionale per definire la procedura di regolarizzazione ex lege 189/2002 e 222/2002. In particolare poiché l'anzidetta procedura può comportare tempi molto lunghi, ed il lavoratore straniero può trovarsi nell'oggettiva necessità di avere subito il codice fiscale, l'Agenzia delle entrate ha integrato la procedura di attribuzione del codice stesso riconoscendo la possibilità di indicare separatamente le seguenti due situazioni: - soggetti ai quali il codice fiscale viene attribuito dall'Ufficio in back office, - soggetti che pur non avendo completato la procedura di regolarizzazione, avendo la necessità del codice fiscale, ne fanno richiesta all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ricorda che per avere il codice fiscale è necessario che il datore di lavoro presenti copia della domanda di regolarizzazione insieme alla copia del tagliando della cedola dell'assicurata relativa alla presentazione della stessa e della copia del documento del lavoratore insieme ad un documento di riconoscimento quali i passaporti e le attestazioni diplomatiche-consolari anche se scaduti. Infine si segnala che il rilascio del tesserino plastificato potrà essere consegnato al lavoratore extracomunitario soltanto alla fine della procedura di regolarizzazione e solo nel caso in cui questa si sia conclusa positivamente.