Assindatcolf, sul proprio sito internet, il 14 dicembre 2016 ricorda che entro il 21 dicembre colf, badanti e babysitter dovranno ricevere la tredicesima o gratifica natalizia, che di fatto corrisponde ad una mensilità piena e, nel caso dei lavoratori domestici conviventi, dovrà anche essere comprensiva di indennità di vitto e alloggio.

Nel caso in cui la colf o la badante siano state assunte in corso d’anno e quindi non hanno raggiunto 12 mesi si servizio, la tredicesima sarà calcolata in dodicesimi sull'importo globale rapportati ai mesi di lavoro effettivi. In ogni modo sulla tredicesima non devono essere versati i contributi Inps come invece avviene per un normale stipendio di lavoro.

L’Associazione ricorda anche che dicembre è anche il mese in cui, per consuetudine, i datori di lavoro anticipano ai propri dipendenti quote di Tfr, pur non sussistendo alcun obbligo formale. A tal fine si consiglia alle famiglie di liquidare la somma maturata nel corso del 2016 (nella misura massima del 70%) per non dover sostenere poi ingenti spese in un’unica soluzione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

In merito al diritto alle ferie natalizie, il CCNL per il lavoro domestico prevede che il datore di lavoro debba concedere uno stop al servizio nei giorni 25 e 26 dicembre ma anche l’1 ed il 6 gennaio 2017. Qualora venisse preventivamente richiesto un impegno nei giorni di festa dovrà essere corrisposto al lavoratore uno straordinario con una maggiorazione del 60%. Nessuna interruzione è invece prevista il 24 e 31 dicembre, che devono essere considerate due regolari giornate lavorative, salvo che non coincidono con la mezza giornata di riposo infrasettimanale.

In ogni caso Assindatcolf ricorda che sono complessivamente 26 i giorni di ferie cui ha diritto un collaboratore domestico (da remunerare con 1/26 della retribuzione globale di fatto) e che i periodi per fruirne senza provocare disagi o diatribe devono essere stabiliti al momento dell’assunzione, direttamente nel contratto di lavoro.

Infine, se durante le vacanze natalizie, il datore di lavoro si trasferisce in una località diversa dalla propria dimora abituale, solo il lavoratore convivente è obbligato per contratto a seguirlo. Invece il domestico ad ore non ha nessun vincolo. Ciò che cambia è la gestione della paga: se il trasferimento è contemplato nella lettera di assunzione il datore di lavoro non dovrà corrispondere alcuna maggiorazione dello stipendio, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio. In caso contrario, se si trattasse di una richiesta occasionale e non prevista nella lettera di assunzione, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.