Il Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria, con l’ordinanza 25/02/2011 n.912, essendo stato chiamato a dirimere gli orientamenti disomogenei della giurisprudenza amministrativa in merito al rifiuto del Ministero dell’interno di accogliere le domande di regolarizzazione per colf e badanti presentate nel mese di settembre 2009 come previsto dalla L. 102/2009 nei cui confronti è stato disposto un provvedimento di espulsione in quanto clandestini, ha deciso di rimettere ai diversi giudici di primo grado la questione invitandoli a giudicare i profili di diritto.
Le diverse pronunce dei TAR partono tutte dal fatto che la domanda di emersione non può essere accolta poiché il cittadino extracomunitario è stato condannato per essersi trattenuto illegalmente sul territorio italiano violando l’ordine impartito dal Questore ai sensi dell’art. 14, c.5ter del DLgs 286/1998. Per questo reato è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto ed è prevista la reclusione da uno a quattro anni.
Però alcuni TAR hanno comunque accolto la domanda di regolarizzazione poiché hanno ritenuto che tale fattispecie non rientra nei casi di inibizione dell’emersione previsti dalla L. 102/2009 che esclude i lavoratori domestici che risultano condannati anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per uno dei reati previsti dagli artt 380 e 381.
In sostanza alcuni TAR hanno ritenuto che il reato previsto dall’art. 14, c. 5ter del T.U. immigrazione non rientri né tra quelli di cui all’art. 380 cpp, perché non rispetta il minimo edittale della pena in quanto inferiore a quello ivi indicato, né tra quelli di cui all’art. 381 cpp in ragione del fatto che per esso è previsto l’arresto obbligatorio e non facoltativo.
Nel frattempo si segnala il TAR del Friuli proprio sulla questione ha sollevato un’eccezione di illegittimità costituzionale del comma 13, lett. c) dell’art.1ter della L. 102/2009 che regolamenta l’automatismo ostativo alla regolarizzazione delle colf e delle badanti extracomunitarie condannate penalmente.
Secondo il TAR del Friuli è infatti inaccettabile che vengano posti sullo stesso piano ai fini del rigetto della sanatoria lavoratori domestici che hanno compiuto reati di rilevante gravità e coloro che invece non hanno ottemperato all’ordine di lasciare il territorio italiano a seguito di un provvedimento di espulsione in quanto privi di un regolare permesso di soggiorno.