Il Ministero dell'interno, con la circolare 23/12/2009 n.8456, facendo seguito al messaggio 28660/2009 con il quale l'INPS ha affrontato alcune situazioni particolari in merito alla procedura di emersione delle colf e delle badanti ex art. 1ter L. 102/2009, ha confermato che se il datore di lavoro è impossibilitato a presentarsi presso lo Sportello unico per l'immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno, possono sostituirlo anche il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3°.
Se il datore di lavoro non ha la possibilità di delegare uno dei predetti soggetti, alla convocazione può presentarsi anche una persona non legata da vincoli parentali purchè munita da apposita procura notarile, oppure con delega, mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.
Il Ministero dell'interno coglie l'occasione anche per ricordare che nel caso in cui sia necessario, per soddisfare il requisito reddituale previsto dalla L. 102/2009, ricorrere al cumulo dei redditi, per nucleo familiare si deve intendere anche la c.d. famiglia anagrafica ex art. 4 DPR 223/1989 intesa come l'insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.