Il Ministero dell'interno, con la circolare 7/12/2009 n.7950, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al caso in cui il datore di lavoro che ha presentato l'istanza di regolarizzazione per colf e badanti lo scorso mese di settembre, intenda rinunciare alla stessa nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.
Anche in caso di rinuncia il datore di lavoro dovrà comunque essere convocato insieme al lavoratore per formalizzare la volontà di non voler proseguire nella procedura specificando i motivi che hanno causato l'interruzione del rapporto di lavoro e sottoscrivere contestualmente al lavoratore straniero il contratto di soggiorno per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore. Dovrà inoltre essere effettuata la comunicazione di assunzione e contestualmente quella relativa alla data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro.
Soltanto dopo aver adempiuto ai predetti obblighi i reati e gli illeciti amministrativi si considereranno estinti.
Il datore di lavoro è altresì tenuto, anche se rinuncia alla regolarizzazione, a versare i contributi previdenziali e assistenziali all'INPS a favore del lavoratore straniero per l'intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro. Invece ai lavoratori è consentito richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Se alla convocazione si presenta soltanto il datore di lavoro, questi dovrà confermare di aver assolto all'obbligo di informare il lavoratore della necessità di presentarsi alla convocazione fornendo anche i motivi della mancata presentazione, se conosciuti.
Infine precisa il Ministero dell'interno, il lavoratore straniero nelle more della convocazione non potrà essere assunto da un altro datore di lavoro diverso da quello che ha presentato l'istanza. Inoltre saranno considerati validi i versamenti del contributo forfettario eseguiti da un soggetto diverso da quello che ha inoltrato la domanda di emersione.