Colf e badanti: permesso di soggiorno per attesa occupazione solo dopo la convocazione
A cura della redazione

Il Ministero dell'interno, con la circolare 28/12/2009 n.8392 ha precisato che nelle more della definizione della regolarizzazione ex lege 102/2009, se il rapporto di lavoro si interrompe, il cittadino straniero potrà ottenere il rilascio del permesso per attesa occupazione soltanto dopo la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.
Il nuovo intervento ministeriale fa seguito alla precedente nota 7950/2009 che aveva precisato che in caso di rinuncia a continuare l'iter che porta all'emersione del rapporto di lavoro domestico con la colf o la badante straniera, il datore di lavoro deve comunque essere convocato insieme al lavoratore per formalizzare la volontà di non voler proseguire nella procedura specificando i motivi che hanno causato l'interruzione del rapporto di lavoro e sottoscrivere insieme al lavoratore straniero il contratto di soggiorno per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore.
Come chiarito in precedenza dal Ministero dell'interno, anche in caso di rinuncia lo straniero non perde il diritto a rimanere regolarmente sul suolo italiano. Infatti lo stesso può richiedere alla Questura che gli venga rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi per trovare un nuovo impiego.
A tal fine la circolare 8392/2009 precisa che gli stranieri alleghino all'istanza di rilascio del predetto titolo di soggiorno copia del mod. 209 compilato dallo Sportello unico per l'immigrazione competente che attesta la conclusione delle procedura di emersione.
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