Colf e periodo estivo: un vademecum di Assindatcolf
A cura della redazione

L'Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, ha messo a disposizione sul proprio sito internet, un vademecum che ricorda tra le altre cose che il il datore di lavoro nel periodo estivo deve predisporre il prospetto paga del proprio collaboratore (quale colf, baby sitter, assistente alla persona), inserendovi anche le eventuali ferie godute dallo stesso. Se il lavoratore è un "convivente" che ha goduto delle ferie al di fuori dell'abitazione del proprio datore di lavoro - allora nel prospetto anzidetto andrà inserito anche il compenso sostitutivo convenzionale dell'indennità di vitto e alloggio. Nel prospetto paga - previsto e normato dall'art. 32 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico - bisogna inoltre evidenziare le varie voci di cui, di norma, è composta la retribuzione del proprio dipendente, quali, per esempio, la retribuzione minima contrattuale (comprensiva, se del caso, della specifica indennità di funzione), l'eventuale superminimo, gli eventuali scatti di anzianità, i compensi per le ore straordinarie se effettuate, le trattenute per gli oneri previdenziali. La copia del prospetto paga del datore di lavoro deve essere firmata dal lavoratore (e conservata dal datore per evitare possibili vertenze in futuro), mentre quella del lavoratore deve essere firmata dal datore. Per ogni altra informazione in merito, per l'assistenza nell'espletamento di tutte le incombenze connesse con il rapporto di lavoro domestico nonché per predisporre i prospetti paga da rilasciare al proprio collaboratore, i datori di lavoro possono rivolgersi alle Sezioni territoriali di Assindatcolf i cui indirizzi sono reperibili telefonando al numero verde 800.162.261 oppure consultando il sito Internet dell'Associazione (www.assindatcolf.it).
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