La Corte di Cassazione con la sentenza 30 maggio 2003 n. 8739 ha stabilito che l'obbligo di assunzione di personale delle categorie protette ai sensi dell'art. 19 L. 482/68 viene meno quando risulti l'impossibilità di un utile collocamento dell'invalido nella struttura operativa dell'impresa (Cass. 30 maggio 2003 n. 8739). Il datore di lavoro deve provare l'impossibilità di adibire il lavoratore alle mansioni compatibili con la minorazione e la categoria di appartenenza del lavoratore concretamente assegnato, mediante una verifica seria e rigorosa il cui onere della prova ricade sullo stesso datore di lavoro. A tal fine deve considerarsi irrilevante la circostanza che la posizione compatibile sia occupata, in quanto il datore di lavoro deve contestualmente provare l'impossibilità a provvedere a modifiche organizzative per il recupero della posizione a favore del lavoratore invalido.