Collocamento obbligatorio: chiarimenti ministeriali
A cura della redazione

Il ministero del lavoro con la nota 7638/08 e la nota 7167/08 chiarisce diversi aspetti relativi al collocamento obbligatorio in particolare in merito all'esonero parziale e all'esonero in edilizia.Il Ministero del Lavoro precisa che il rincaro contributivo da 12,92 Euro a 30,60 Euro giornalieri per ogni disabile non occupato non viene applicato ai datori di lavoro che rientrano nell'esonero parziale; verrà applicato soltanto ai datori di lavoro che faranno richiesta di autorizzazione entro il 19 febbraio 2008 (data individuata dal Ministero su richiesta di Confindustria). Tale nuova misura pari a ? 30,64 (riferito ad ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato) deve essere applicata ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che dalla data di entrata in vigore del DM 21 Dicembre 2007 hanno presentato alla Dpl le richieste di esonero parziale (nota 7638/2008).
Con la nota 7167/08 il Ministero interviene precisando nuovamente il concetto di datore di lavoro edile e la definizione di cantiere; il datore di lavoro beneficiario dell'esonero (ovvero il datore di lavoro edile che può non computare il personale di cantiere e gli addetti al trasporto) è colui che svolge attività quali: lavoro edili e di ingegneria civile svolti nei cantieri, e che sia iscritto nel registro delle imprese edili ed inquadrato come impresa edile anche ai fini previdenziali e assistenziali. Secondo la nota ministeriale non è sufficiente essere in possesso del codice ATECO, applicare il CCNL edilizia e nemmeno l'iscrizione alla Cassa edile.
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