Collocamento obbligatorio: è facoltativa l'autocertificazione per la regolarità
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 04/06/2008 n. 11230, ha precisato che se il datore di lavoro ne fa richiesta il servizio provinciale del lavoro è sempre tenuto a rilasciare la certificazione di ottemperanza delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, anche se dal 2003 è possibile utilizzare l'autocertificazione.
Come si ricorderà, nell'intento di perseguire la semplificazione amministrativa, il nostro legislatore (L. 3/2003) ha previsto che sia possibile ricorrere all'autocertificazione di cui al DPR 445/2000 in tutti i casi in cui sia prevista la certificazione o altra attestazione, ivi compresi quelli concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture.
Tra questi casi vi rientra anche quello previsto dall'art. 17 della L. 68/99 relativo all'obbligo di certificazione della regolarità in ordine alle norme che regolano l'inserimento al lavoro dei disabili, regolarità cui sono tenute tutte le imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni.
Recentemente è emerso che alcuni servizi provinciali del lavoro si sono rifiutati di rilasciare la certificazione dietro espressa richiesta delle aziende.
Il Ministero è intervenuto precisando che l'autocertificazione deve intendersi una facoltà riconosciuta al soggetto interessato di sostituire una certificazione con una propria dichiarazione sottoscritta e riguardante stati, qualità personali e fatti, della quale è possibile o meno avvalersene nei limiti previsti dalla legge, fermo restando il dovere potere di ogni pubblica amministrazione in materia di documentazione amministrativa di rilasciarla se ne viene fatta espressa richiesta.
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