Collocamento obbligatorio e trasferimento d'azienda
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 30 del 9 agosto 2011, ha precisato che l’obbligo di assunzione di persone diversamente abili (art. 3, comma 2, L. n. 68/1999) si applica anche nell’ipotesi in cui la soglia dimensionale dei 15 dipendenti venga superata per effetto di operazioni societarie poste in essere ai sensi dell’art. 2112 c.c. (trasferimento, cessione di ramo d’azienda, fusione, ecc.).
Con la locuzione “nuova assunzione”, chiarisce il Ministero, si intende quella che realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale, ritenuta aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio. Da tale concetto sono escluse:
- le assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori cessati dal servizio, qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ex lege n. 68/1999;
- le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, fino al momento della loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato con contratto di durata inferiore o pari a 9 mesi.
Non rientrando, dunque, tra le suddette ipotesi, quella concernente il mutamento dell’assetto occupazionale in seguito ad una delle operazioni societarie di cui all’art. 2112 c.c., il Ministero ritiene che, se per effetto delle suddette trasformazioni societarie, si realizza un aumento della base occupazionale, con superamento della soglia dei 15 dipendenti, sorge, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di assunzione di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999.
Si rileva, da ultimo, che, nell’ambito delle nuove assunzioni, rientrano anche le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute prima dei mutamenti del contesto societario.
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