I datori di lavoro tenuti ad inviare il prospetto informativo sulla situazione occupazionale aggiornata al 31 dicembre 2009, per l'assunzione dei disabili, possono adempiere all'obbligo previsto dalla Legge 68/99 entro  lunedì 1° febbraio p.v. dato che il 31 gennaio 2010 cade di domenica così come previsto dall'art. 155, c.4, cpc.
E' questa una delle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro e contenute nella circolare 22/01/2009 n.2 che, in vista della scadenza di fine gennaio prevista dalla L. 68/99, coglie l'occasione per chiarire anche le modalità di formazione della base di computo utile per l'assunzione obbligatoria del disabile e per la determinazione della quota di riserva.
A tal fine, spiega la circolare ministeriale, il datore di lavoro che effettua un distacco dovrà includere il lavoratore distaccato nella base di computo della provincia ove è stato originariamente assunto e se tale dipendente è un disabile lo stesso sarà escluso dalla base di computo e tenuto conto nella quota di riserva della stessa provincia.  Invece in caso di trasferimento il lavoratore deve essere incluso nella base di computo della provincia nella quale presta la propria attività a seguito del trasferimento stesso. Se il lavoratore trasferito è un disabile assunto con il collocamento obbligatorio lo stesso deve essere computato nella quota di riserva nella sede nella quale è stato trasferito ed escluso dalla base di computo.
Altre precisazioni sempre in merito alla computabilità hanno riguardato i LSU, gli orfani o il coniuge supersite di deceduti per fatto di lavoro e i lavoratori con invalidità riconosciuta in costanza di rapporto di lavoro. Il Ministero però fa sapere che le indicazioni contenute nella circolare 2/2010 operano per il futuro. Quindi non è sanzionabile il datore di lavoro che omette di richiedere l'avviamento al lavoro di soggetti disabili sulla base di criteri non in linea con il contenuto della circolare ministeriale.