Collocamento ordinario: violazione degli adempimenti e regime sanzionatorio
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 18/04/2008 n.5407, ha fornito alcune precisazioni in merito alle violazioni commesse alla corretta applicazione dei precetti in materia di adempimenti relativi al collocamento ordinario.
Più precisamente al Ministero è stato chiesto se nel caso in cui la violazione riguardi una pluralità di lavoratori si configura una sola condotta e di conseguenza un unico illecito, indipendentemente dal numero dei lavoratori stessi, oppure al contrario se si configura una pluralità di condotte e dunque una pluralità di illeciti ad ognuno dei quali far conseguire l'irrogazione della specifica sanzione.
Il Ministero precisa che in linea generale gli illeciti amministrativi e penali in materia di lavoro, legati alla tutela di soggetti passivi determinati, sono da riferirsi a ciascun lavoratore, con la conseguenza che le relative condotte datoriali devono intendersi come distinte ed astrattamente indipendenti l'una dall'altra anche se poste in essere in un medesimo contesto temporale.
In ogni caso sussistono ipotesi residuali in cui il precetto contempla una pluralità di fattispecie quali semplici modalità di commissione di un unico illecito amministrativo o penale, per cui la relativa sanzione sarà applicata una sola volta sia in caso di realizzazione di una soltanto delle fattispecie sia in caso di realizzazione di tutte o alcune delle fattispecie ivi previste, trattandosi comunque di un unico illecito.
Fatta questa premessa, la circolare ministeriale prende in considerazione una serie di fattispecie costituita dagli illeciti amministrativi più frequentemente ricorrenti.
Più precisamente in merito alla violazione dell'obbligo di registrazione dei lavoratori nel libro matricola, secondo il Ministero, ai fini sanzionatori, gli illeciti da considerare sono tanti quanti sono i lavoratori interessati dalla mancanza datoriale.
Medesimo discorso vale per gli obblighi di compilazione del libro paga - sezione presenze. Anche in questo caso sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori per i quali vi siano state omesse od inesatte registrazioni.
In relazione all'obbligo datoriale di consegnare, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, l'apposito prospetto paga, l'illecito amministrativo può configurarsi, oltre che nel caso in cui la consegna avvenga in un momento successivo a quello legislativamente previsto, anche nel caso in cui il prospetto contenga dati inesatti o, comunque, difformi rispetto alle risultanze del registro delle presenze. Il Ministero precisa che in questo caso può essere qualificato come unico illecito amministrativo la condotta del datore che realizzi entrambe le circostanze anzidette.
Stesse conclusioni valgono in merito agli obblighi di registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili nel settore degli autotrasporti, nonché di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
Infine il Ministero si sofferma sulla questione inerente il corretto comportamento che gli ispettori devono tenere per quelle ipotesi di reato punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda e per le quali l'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 prescrive l'applicabilità della prescrizione obbligatoria.
La questione interpretativa, che ha portato al coinvolgimento del Ministero del lavoro, concerne la possibilità, per il suddetto personale ispettivo, di adottare con un unico atto formale più prescrizioni obbligatorie relative ad una pluralità di illeciti ascrivibili al medesimo trasgressore.
A tal proposito la circolare ha chiarito che è possibile che, soprattutto per ragioni di economia procedimentale, il personale ispettivo adotti, con un unico atto, più prescrizioni obbligatorie inerenti ad altrettante violazioni di norme poste a tutela dei lavoratori, fermo restando che, per ciascuna di esse, pur all'interno del medesimo documento, il personale competente debba specificare la norma violata, la sanzione correlata, il nominativo del lavoratore interessato e la condotta da porre in essere al fine di sanare l'illecito.
Riproduzione riservata ©