La Corte di Cassazione, con la sentenza 28/11/2005 n.25087, ha deciso che con accordo sindacale aziendale può stabilirsi anche un solo criterio per la scelta del personale da collocare in mobilità, come ad esempio quello della vicinanza al pensionamento. Infatti precisa la Suprema Corte tali accordi sindacali, che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, non appartengono alla categoria dei contratti collettivi normativi, con la conseguenza che gli stessi non incidono direttamente sulla posizione del lavoratore, ma su quella del datore di lavoro, il quale nella scelta dei dipendenti da porre in mobilità deve applicare i criteri concordati.