Come gestire le festività pasquali fruite dal lavoratore domestico
A cura della redazione

Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha ricordato che il CCNL di categoria prevede che solo il lunedì di “Pasquetta” sia riconosciuto come festività.
In via generale i collaboratori domestici hanno potuto godere di 2 giorni consecutivi di riposo: domenica 27 (giorno di riposo settimanale) e lunedì 28 marzo.
Però nel caso in cui nella lettera di assunzione sia stato specificato l’obbligo di seguire la famiglia che si sposta per vacanza o festività, al lavoratore domestico non spetta alcuna indennità.
Invece se al lavoratore sono state richieste prestazioni proprio nei giorni di riposo, sia che si tratti di un collaboratore fisso, che di uno inquadrato ad ore, il datore dovrà corrispondere una maggiorazione. In particolare oltre alla normale retribuzione giornaliera, dovrà essere pagato lo straordinario, che ammonta al 60% della retribuzione globale di fatto oraria (quella comprensiva di vitto e alloggio qualora siano dovuti).
Assindatcolf ricorda che il datore di lavoro può richiedere eventuali ore di lavoro extra con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
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