L'INPS, con il messaggio n. 9060 dell'1 aprile 2010, ha comunicato che, per i lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza, sono state prorogate cigs e mobilità per l'anno 2010.
Il decreto del Ministero del Lavoro n. 50948 del 24.3.2010, ha, infatti, autorizzato la proroga degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200, per le agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di 45 milioni di euro, così ripartiti:
- 15 milioni di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- 30 milioni di euro per i trattamenti di mobilità.
Si specifica, inoltre, che:
1) l'indennità di mobilità spetta solo ai lavoratori licenziati entro il 31.12.2010 e può essere corrisposta, nei limiti di durata di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della L. n. 223/1991 (cioè 12, 24 e 36 mesi e, nelle aree del mezzogiorno, 24, 36 e 48 mesi), entro il 31 dicembre 210;
2) l'Inps provvederà a corrispondere il trattamento di mobilità, negli anzidetti limiti di durata, ai lavoratori licenziati negli anni precedenti dalle imprese destinatarie del provvedimento ministeriale;
3) ai lavoratori licenziati nel corso del 2010, l'Inps liquiderà l'indennità di mobilità entro i predetti limiti di durata, effettuando l'eventuale conguaglio in caso di intervenuta liquidazione dell'indennità di disoccupazione;
4) ai lavoratori spetta altresì l'eventuale assegno familiare e l'accredito della contribuzione figurativa.