Commercio: incremento dei contributi per l'assistenza sanitaria integrativa
A cura della redazione

Il Fondo EST, con la circolare 13/05/2011 n.3, facendo seguito all’accordo del rinnovo del CCNL del terziario di mercato, distribuzione e servizi, del 6 aprile u.s., ha ricordato l’obbligatorietà delle forme di tutela garantite dagli strumenti della bilateralità, confermando quanto già stabilito dall’ex art. 95 del precedente contratto collettivo in merito alle funzioni di Fondo stesso e all’obbligatorietà del contributo a carico dell’azienda.
Dal 1° maggio 2011 in caso di omissione del versamento del contributo al Fondo, l’azienda è tenuta a erogare al dipendente, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, rientrante nella retribuzione di fatto, pari a 15 euro lordi oppure ad assicurare al dipendente le stesse prestazioni sanitarie garantite da Fondo Est nel proprio nomenclatore delle prestazioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, la contribuzione relativa ai dipendenti con contratto part time e quella per i lavoratori a tempo pieno sarà unificata. Il datore di lavoro verserà 10 euro mensili per entrambe le tipologie di lavoratori.
Novità si registrano anche per l’una tantum che a decorrere dal 1° marzo 2011 deve essere versata dalle aziende che per la prima volta si iscrivono al Fondo Est per ogni lavoratore in forza all’azienda in quel momento. Il versamento non è quindi più legato all’iscrizione dei nuovi dipendenti come avvenuto sino ad oggi.
Per quanto riguarda la contribuzione a carico lavoratore, dal 1° giugno 2011è incrementata di un euro. Quindi dalla predetta i contributi a carico dipendente sono pari a 2 euro.
Infine la circolare 3/2011 ricorda che per l’anno 2011 le aziende che hanno già effettuato il pagamento dei contributi ordinari secondo la modalità annuale anticipata provvederanno a trattenere a ciascun dipendente un importo pari a euro 7 e a versare l’integrazione secondo le modalità che saranno indicate con successive e specifiche comunicazioni.
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