La Redazione di LF, al fine di illustrare quando si verificano i casi di riduzione, sospensione o decadenza dalla Naspi, nel caso in cui il titolare dell’indennità di disoccupazione trovi un nuovo lavoro subordinato, ha predisposto una tabella di facile lettura allegata alla presente.

Nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro a termine non superi i 6 mesi di durata ed il reddito che il disoccupato percepirà dalla stessa non superi 8.000 euro, il titolare della Naspi manterrà l’indennità, ma sarà ridotta all’80% previa comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Nel caso in cui il titolare Naspi non effettui la comunicazione si ha la sospensione dell’indennità per tutta la durata del rapporto di lavoro.

In caso di lavoro intermittente è necessario distinguere se il contratto è con obbligo di risposta oppure no. Nel primo caso la Naspi viene sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro; in caso contrario la Naspi viene sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa.

La sospensione di cui si è detto trova applicazione anche quando il reddito derivante dall’attività risulta superiore a 8.000 euro.

La situazione è diversa per i contratti a termine superiori a 6 mesi oppure a tempo indeterminato.

Infatti se il reddito non risulta superiore a 8.000 euro, il titolare Naspi mantiene l’indennità ridotta all’80% previa comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se non comunica si ha la decadenza dalla Naspi.

La decadenza opererà anche nel caso in cui il reddito risulti superiore a 8.000 euro.