Nel caso in cui il lavoratore abbia avuto un inquadramento previdenziale presso due enti diversi e il datore di lavoro sia insolvente, è tenuto a pagare il TFR tramite il fondo di garanzia l'istituto previdenziale che risulta competente nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro (Cass 18294/2005).