Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, tra le FAQ della sezione sicurezza, rispondendo il 20/11/2009 ad un quesito, ha precisato che il datore di lavoro nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti, anche se non è responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e non ha frequentato i relativi corsi che lo abilitano a svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 34, c. 1 DLgs 81/2008, può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dopo aver seguito in ogni caso gli specifici corsi di formazione.
Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che secondo l'art.34, cc. 1 e 2 (dopo le modifiche apportate dal DLgs 106/2009) i corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, abilitano il datore di lavoro allo svolgimento diretto dei compiti del SPP, nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. 
Quanto detto trova conforto nel comma 1bis dell'art. 34 introdotto dal DLgs 106/2009 il quale prevede che nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti, anche se l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene assegnato a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o di servizi esterni, il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi, purchè ne dia preventiva comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dopo aver frequentato i previsti corsi di formazione.