La Corte di Cassazione, con la sentenza 25 novembre 2005 n. 24875, ha chiarito che un accordo tra datore e lavoratore non è sufficiente ad escludere la computabilità dell'assegno di sede estera nel trattamento di fine rapporto. In base all'art. 2120 c.c. ogni pattuizione individuale in peius per il lavoratore rispetto al regime legale del t.f.r. è nulla, essendo consentite deroghe unicamente alla contrattazione collettiva. Affinché un compenso sia incluso nella base di calcolo dell'indennità di anzianità (ex art. 2121 c.c.) o del trattamento di fine rapporto (ex art. 1 legge n. 297 del 1982), non è necessario il carattere di definitività del compenso stesso, ma è sufficiente che di esso (nella specie, indennità di servizio estero) il dipendente abbia goduto in modo normale nel corso ed a causa del rapporto di lavoro, non avendo rilievo l'elemento temporale di percezione del compenso stesso, ove questo sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate.