Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 36 del 15 ottobre 2010, ha fornito chiarimenti in merito al calcolo della base di computo dei lavoratori occupati in aziende industriali del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato per l’edilizia stradale.
Al riguardo, il Ministero aveva precisato che “non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 della Legge n. 68/99 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”. L’espressione “personale di cantiere” non individua specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, ma si riferisce alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile. Per cantiere si deve intendere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, il cui elenco è riportato nell’allegato X dello stesso decreto.
Pertanto, secondo il Ministero, i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato non possano essere esclusi dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva in quanto non presentano i requisiti dettati dall’art. 5, comma 2, della L. n. 68/1999. In altri termini, pur svolgendo attività afferenti la produzione di manufatti per il settore dell’edilizia stradale, gli stessi non possono rientrare nella definizione di “personale di cantiere”, né tanto meno svolgono attività all’interno del “cantiere”.