Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 15 del 2 aprile 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di considerare quale orario di lavoro le ore di viaggio per trasferte e il relativo trattamento economico delle stesse alla luce delle disposizioni normative vigenti in merito.
Il Ministero ha affermato che il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell'attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall'indennità di trasferta. Nonostante la definizione di orario di lavoro sia stata, nel corso del tempo, modificata e dilatata (art. 1, c. 2 D.Lgs. 66/2003) la recente Giurisprudenza di legittimità continua ad affermare che "il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell'orario di lavoro effettivo e non si somma quindi al normale orario di lavoro". Un'eventuale apertura nel considerare le ore di viaggio quale esplicazione dell'attività lavorativa deve risiedere nella funzionalità del tempo impiegato per il viaggio rispetto alla prestazione. (Cass. n. 5701 del 22/03/2004).