Computo limite massimo e CIGS in deroga
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 01/02/2008 n.2599, ha precisato che i periodi di CIGS concessi in deroga alle disposizioni vigenti non rientrano nel limite massimo di fruibilità del trattamento di integrazione salariale previsto dalla L. 223/91 in 36 mesi nell'arco del quinquennio.
Inoltre in merito al contributo addizionale dovuto dalle aziende che fruiscono della CIGS, l'INPS precisa che è sempre dovuto salvo che nel decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ne sia stabilito l'esonero. Sono inoltre escluse dal versamento del contributo addizionale le aziende assoggettate a procedure concorsuali, le società di reimpiego dei lavoratori istituite dalla GEPI e le aziende che ricorrono all'intervento straordinario per contratto di solidarietà.
Infine si ricorda che le aziende che beneficiano della CIGS in deroga sono escluse dal versamento del contributo dello 0,90% e devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono dell'ammortizzatore sociale. Detto contributo non è dovuto se l'azienda destinataria del trattamento di CIGS in deroga si trovi soggetta ad una procedura concorsuale.
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