L'INAIL sul proprio sito internet ha reso noto che è disponibile il modulo attraverso il quale i datori di lavoro devono effettuare la comunicazione prevista dal DLgs. 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) (T.U. Sicurezza), a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'infortunio.
Tale segnalazione deve essere effettuata a mezzo fax, o per posta ordinaria, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto.
L'INAIL segnala che le Sedi territoriali possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza".
Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative.
Si ricorda che non essendo stato indicato alcun termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare la suddetta comunicazione diventa difficile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 prevista dallo stesso T.U. sicurezza in caso di violazione della disposizione normativa contenuta nell'art.18, c.1, lett. r).