Sulla G.U. n. 254/2025 è stato pubblicato il DL n. 159 del 31 ottobre 2025 che, tra l’altro, autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, previa emanazione di un decreto interministeriale di attuazione.

Sono escluse dal bonus le aziende che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tal fine, l’autorità giudiziaria comunica le sentenze definitive di condanna all’INAIL ai fini dell'esclusione del bonus.

Merita poi di essere evidenziato l’art. 3 che prevede che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto (pubblico o privato) forniscano ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione. Quest’ultima, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.

Particolarmente interessanti anche le disposizioni rivolte agli studenti impegnati in iniziative formative presso le aziende.

Più precisamente si prevede che la tutela assicurativa INAIL trovi applicazione anche in caso di eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente.

Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.

Sempre riguardo agli studenti, viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, l’INAIL eroghi annualmente agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale, delle università e degli ITS Academy, titolari di una rendita ai superstiti, anche una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività, da 3.000 a 7.000 euro, subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e previa presentazione di apposita domanda all’INAIL.

L’art. 14 prevede, invece, che, al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché' di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblichino la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sempre a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate anche tramite il SIISL.

Previsti nuovi obblighi anche per le agenzie di somministrazione. In particolare, queste ultime sono tenute a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

Si prevede anche che il datore di lavoro possa sottoporre a visita medica il dipendente, prima o durante il turno di lavoro, qualora vi sia un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. La visita è finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

Infine si prevede che, le aziende di minori dimensioni, e più precisamente fino a 10 lavoratori, possano adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.