L'INAIL, con la circolare 10/01/2008 n.2, in merito all'obbligo delle comunicazione obbligatorie per via telematica di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, di cui al DM 30/10/2007 entrato in vigore l'11 gennaio 2008, precisa che a decorrere dal 1 marzo p.v. i datori di lavoro non dovranno più comunicare con la procedura DNA i codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati.
Infatti, i datori di lavoro, utilizzando i modelli unificati messi a disposizione dal Ministero del lavoro sul proprio sito internet www.lavoro.gov.it/co , potranno assolvere con un unico adempimento tutti gli obblighi informativi previsti dal legislatore nei confronti dei diversi enti e/o istituti interessati agli eventi legati al rapporto di lavoro, dall'assunzione alla cessazione.
Spetterà quindi al Ministero del lavoro trasferire automaticamente le comunicazioni ricevute dal datore di lavoro all'ente (o istituto) di competenza.
L'INAIL ricorda anche che dall'11 gennaio al 29 febbraio 2008 è previsto un regime transitorio durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad effettuare le comunicazioni con i moduli cartacei, oltre che con la modalità telematica.
Se il datore di lavoro utilizza i modelli cartacei (nel periodo transitorio) deve continuare a trasmettere la DNA all'INAIL. I datori di lavoro domestico invece sono esentati dall'obbligo della DNA all'INAIL sin dall'11 gennaio 2008.