Il Ministero del lavoro con risposta all'interpello n. 68/2009 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della normativa a sostegno della maternità e paternità per la cura dei figli con particolare riferimento alla possibilità di usufruire di tali forme di flessibilità dell'orario di lavoro e dell'organizzazione anche se l'azienda non ha presentato un progetto di richiesta di contributi, così come indicato dall'art. 89 della L. 53/2000.
Il Ministero ha affermato che nel nostro ordinamento vi è un tendenziale riconoscimento dell'obbligo, a carico del datore di lavoro, di valutare, secondo i principi di buna fede e correttezza, di assegnare ai dipendenti particolari forme di flessibilità, compatibili con i turni lavorativi, in caso di comprovate esigenze familiari, anche se il medesimo datore di lavoro non ha presentato progetti di richiesta di contributi per la promozione delle azioni positive. Pertanto, conclude il Ministero, "il datore di lavoro è tenuto a valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l'assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari".