Confindustria, con la circolare 28/01/2008 n.19005, ha fornito alcune indicazioni in merito alle novità introdotte dal protocollo dell'welfare relativamente al contratto a termine, al part time, al  lavoro intermittente e alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare Confindustria ha ricordato che tra le fattispecie che determinano la conversione del contratto a termine in lavoro a tempo indeterminato è stata aggiunta anche quella che ha luogo quando viene superato il limite massimo di 36 mesi di durata in caso di successione di più contratti a termine con lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti, dove per equivalenti si devono intendere quelle che rispettano la professionalità acquisita dal prestatore. Professionalità che può essere danneggiata anche soltanto dall'assegnazione di nuove mansioni che rientrino nella stessa qualifica contrattuale di quelle svolte in precedenza, ma che non consentono l'utilizzazione o l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto di lavoro (così anche la Cass. 7755/98 - 25033/2006).

In merito al regime transitorio vengono evidenziate le due possibili ipotesi che si possono verificare sono:

- I contratti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 247/2007 ed in essere ancora al 1° gennaio 2008 proseguono fino alla naturale scadenza anche dopo i 36 mesi, senza che operi la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora detto limite temporale venga superato;

- per i nuovi contratti a termine stipulati dopo il 1° gennaio 2008 con lavoratori che hanno già prestato attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datori di lavoro e per lo svolgimento di mansioni equivalenti, i periodi lavorati antecedentemente l'entrata in vigore della legge 247/2007 si calcolano ai fini del raggiungimento del limite dei 36 mesi soltanto decorso il periodo di 15 mesi.

In merito al contratto part time, viene ricordato che le clausole flessibili ed elastiche possono essere inserite in contratto soltanto se previste dal CCNL applicato. Le modalità ed i tetti di utilizzo possono essere regolamentate dalla contrattazione aziendale con l'assistenza delle organizzazioni sindacali territoriali.

Vengono ampliate le ipotesi di trasformazione da full time a part time. A quelle già previste dalla precedente normativa si aggiunge anche quella secondo cui le patologie oncologiche interessino il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore.

Il contratto di lavoro intermittente ed il contratto di staff leasing sono stati abrogati. Rimangono in essere fino alla loro naturale scadenza quelli stipulati prima del 1° gennaio 2008.