Congedo del padre: la richiesta dell'indennità attraverso apposito modulo
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013, ha precisato che, nelle more della telematizzazione della relativa procedura, l’indennità per il congedo obbligatorio di un giorno e per quello facoltativo di due giorni spettante al padre lavoratore (art. 4, comma 24, lett. a, L. 92/2012), nelle ipotesi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’Istituto, deve essere richiesta con l’apposito modulo allegato al provvedimento.
Come è noto, la L. 92/2012 ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con diritto a un’indennità, pari al 100 % della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, per l’erogazione dell’indennità di maternità.
L’indennità di cui sopra è corrisposta direttamente dall’Istituto in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell’indennità di maternità, vale a dire per i lavoratori stagionali, gli operari agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi.
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