L’Inps, con il messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013, ha precisato che, nelle more della telematizzazione della relativa procedura, l’indennità per il congedo obbligatorio di un giorno e per quello facoltativo di due giorni spettante al padre lavoratore (art. 4, comma 24, lett. a, L. 92/2012), nelle ipotesi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’Istituto, deve essere richiesta con l’apposito modulo allegato al provvedimento.
Come è noto, la L. 92/2012 ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con diritto a un’indennità, pari al 100 % della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, per l’erogazione dell’indennità di maternità.
L’indennità di cui sopra è corrisposta direttamente dall’Istituto in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell’indennità di maternità, vale a dire per i lavoratori stagionali, gli operari agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi.