Congedo parentale e congedo per malattia del figlio, come cambiano dal 2026
A cura della redazione
I commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, con lo scopo di rafforzare le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, hanno introdotto alcune modifiche al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con particolare riferimento al congedo parentale e al congedo per malattia del figlio.
Congedo parentale
Gli articoli 32, 33, 34 e 36 del Testo unico vengono modificati prevedendo quanto segue:
- il diritto del genitore di astenersi dal lavoro per fruire del congedo parentale spetta nei primi quattordici anni di vita del bambino (anziché 12);
- il prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per i figli in situazione di disabilità grave spetta entro il compimento del quattordicesimo anno di età del bambino (anziché il 12mo);
- l’indennizzo del congedo parentale è riconosciuto per i periodi fruiti fino al quattordicesimo anno di età del bambino (anziché il 12mo);
- in caso di adozione, nazionale o internazionale, o affidamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia (anziché 12), e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Congedo per malattia del figlio
Con delle modifiche al testo dell’art. 47 del decreto, si introducono le seguenti novità:
- il diritto spettante a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni (anziché 8) spetta nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno (anziché 5).
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