L’INPS, con una notizia del 9 marzo 2026, ricorda che il lavoratore dipendente può fruire del congedo parentale se ha un figlio di età non superiore a 14 anni oppure ha adottato o preso in affidamento un figlio il cui ingresso in famiglia è avvenuto da non più di 14 anni.

Infatti, la Legge di bilancio 2026 ha modificato le regole sulla fruizione del congedo parentale per lavoratori dipendenti, estendendo il limite di età del figlio da 12 a 14 anni di vita o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione e affidamento.

In caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.

In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

La modifica si applica esclusivamente ai genitori lavoratori dipendenti.

Le novità normative si applicano dal 1° gennaio 2026. Da questa data in poi, i genitori, lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i 14 anni di vita o nel caso in cui non siano trascorsi 14 anni dall’ingresso in famiglia, possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia ai sensi degli artt. 32, 34 e 36 del Testo Unico sulla maternità e paternità, ossia 6 mesi per la madre lavoratrice e 6 mesi per il padre lavoratore, per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

L’INPS ricorda che per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di 12 anni.