L'INPS, con il messaggio 21/09/2007 n.22913, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'indennizzabilità del congedo parentale riconosciuto dall'art. 36, c. 3, T.U. maternità fino ai tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare con un provvedimento di adozione.

In particolare spiega l'Istituto previdenziale è necessario distinguere il caso in cui il minore all'atto dell'adozione o affidamento ha già compiuto 6 anni dalla situazione in cui non li ha ancora compiuti.

Nel caso in cui il bambino ha un'età compresa tra i 6 ed i 12 anni, qualunque periodo di congedo richiesto è indennizzabile sempre subordinatamente alle condizioni reddituali.

Se invece il minore ha un'età inferiore a 6 anni l'indennità pari al 30% della retribuzione è riconoscibile indipendetemente dalle condizioni reddituali per un periodo massimo di 6 mesi tra i due genitori fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato o affidato.  L'indennità è riconoscibile subordinatamente alle condizioni reddituali per i periodi eccedenti i sei mesi anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino, nonchè per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino abbia superato i sei anni.