Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 17 del 5 aprile 2011, ha precisato che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario (art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari paritarie assicurato all’INPDAP.
Secondo il Ministero, anche la relativa contribuzione figurativa deve essere riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’INPS, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’INPDAP ai soli fini dei contributi pensionistici.
Le indennità economiche per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario, ex art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 costituiscono prestazioni di carattere assistenziale e, pertanto, non sono legate a requisiti di carattere contributivo ed assicurativo.
Per quanto attiene al riconoscimento dei contributi figurativi, la disposizione normativa di cui all’art. 20, comma 2, L. n. 133/2008 stabilisce che gli stessi sono dovuti ai lavoratori anche iscritti a fondi diversi dal Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti istituito presso l’INPS (INPS, mess. n. 156800 dell’8 luglio 2009).