Congedo straordinario COVID-19: istruzioni per denunce contributive e conguagli
A cura della redazione

L’INPS, con circolare n. 99 del 3 settembre 2020, ha fornito indicazioni in merito al congedo straordinario COVID-19 ex art. 23 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), così come modificato dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), sebbene, allo stato, non sia più possibile fruirne.
Si ricorda, infatti, che la L. 77/2020, nel convertire il D.L. 34/2020, aveva esteso il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 fino al 31 agosto u.s., superando, quindi, il precedente limite temporale del 31 luglio 2020.
La medesima L. 77/2020 ha, inoltre, introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.
La novella riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande aventi ad oggetto la fruizione di congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L. 77/2020) al 31 agosto 2020.
Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo COVID-19 in modalità oraria effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.
L’INPS ha fornito, infine, le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio.
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